CHE VALORE SULLE IMPOSTE SI OTTIENE CON UN PERCORSO FORMATIVO SULLA 4.0 DA 400 ORE?

400 ore di formazione divise in 36 distinti moduli formativi

Il Viral Marketing

Dopo questo corso non guarderai più un video in rete con gli stessi occhi ma vorrai farne parte. Qui infatti vedrai come avvalerti del Product Placement: una tecnica comunicativa che prevede l’uso di riferimenti a un brand o a un prodotto all’interno di un contenuto video narrativo, che può essere un programma TV o un film o tutto ciò che il web a livello video ci offre oggi. Il segreto non è solo saperlo integrarlo perfettamente nel contesto che lo ospita mediante un impatto visivo coerentemente non invasivo ma con determinate modalità può essere anche duplicemente utile per abbattere le imposte mediante la sinergia con il Tax Credit. Ne parliamo approfonditamente con Massimo Ivan Falsetta, regista, sceneggiatore, direttore creativo e produttore tra i più conosciuti nell’ambito cinematografico e pubblicitario specializzato nella produzione dei “Fashion film”, nuova forma di comunicazione che unisce il cinema alla pubblicità e che gli è valso il prestigioso premio Creative Concept Award al Chicago Fashion Film Festival 2020. Uno strumento molto importante in mano a un comparto di molte aziende che oggi anche e soprattutto grazie al Web riescono a posizionarsi sul mercato, a creare campagne pubblicitarie vincenti, ad aumentare i loro fatturati in rete.

Obiettivi del corso
Il corso si propone di indirizzare su come ottimizzare il carico fiscale facendo branding mediante l’utilizzo delle regolamentazioni riferite al Product Placement e al Tax Credit per arrivare fino alle nuove frontiere del marketing video con l’utilizzo dei “Fashion Films”. Il fashion film è infatti una delle tecniche di marketing tra le più potenti per attrarre i media e la stampa specializzata in rete ed è anche una delle strategie sempre più utilizzata dai brand della moda e del lusso.

Durata complessiva
Questo corso ha una durata complessiva di 5 ore, test di apprendimento esclusi.

Programma

Cap.01 Abbattere il carico fiscale investendo nei video
Lezione 1.1 Massimo Ivan Falsetta: regista e sceneggiatore
Lezione 1.2 La veicolazione di un brand verso le masse
Lezione 1.3 Le valutazioni su distribuzione e visibilità
Lezione 1.4 Le diverse tipologie di Tax Credit
Lezione 1.5 La gestione dei vantaggi delle Tax Credit per le aziende
Lezione 1.6 Il Product Placement per le aziende: i vantaggi
Lezione 1.7 Tax Credit e Product Placement: esempi di casi famosi e conosciuti
Lezione 1.8 Consigli dell’autore

Cap.02 La pubblicità che diventa cinema
Lezione 2.1 Che cos’è un Fashion Film
Lezione 2.2 Le caratteristiche che lo contraddistinguono
Lezione 2.3 Differenze con i tradizionali video e spot pubblicitari
Lezione 2.4 Le diverse tipologie di fashion film
Lezione 2.5 Perché un brand dovrebbe girare un fashion film
Lezione 2.6 Quando parlare alla propria nicchia e quando al grande pubblico?
Lezione 2.7 Le visualizzazioni contano veramente?
Lezione 2.8 Il regista è la chiave di volta del successo
Lezione 2.9 Come attrarre media e stampa specializzata
Lezione 2.10 I molteplici usi del fashion film
Lezione 2.11 Riflessioni sempre utili

Cap.03 Dalla TV al Viral Marketing: strategie e consigli
Lezione 3.1 Dalla TV al Viral marketing: i video per il professionista oggi
Lezione 3.2 I vantaggi di un video nel marketing del professionista
Lezione 3.3 Le basi dello Storytelling per i video
Lezione 3.4 Le basi del Personal Branding per i video
Lezione 3.5 L’importanza di conoscere la propria clientela
Lezione 3.6 I principali errori (o orrori?) da evitare
Lezione 3.7 Perchè il video è il re della comunicazione?
Lezione 3.8 Le differenti tipologie di video da utilizzare
Lezione 3.9 Quando il tono di voce fa la differenza
Lezione 3.10 L’utilizzo dei video dalla TV al Web
Lezione 3.11 Le visualizzazioni sono così importanti?
Lezione 3.12 La conclusione di un bel percorso

Approfondimenti sulla Formazione 4.0

Non eliminare e lasciare vuoto
Che tipologia di corsi tratta la formazione 4.0?
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. In particolare, le tematiche previste nella Formazione 4.0 sono le seguenti:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
In che misura è riconosciuto il credito di imposta?
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

- 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese, con un massimo di 250.000 euro annui.
- 40% delle spese sostenute per le Medie Imprese, con un massimo di 250.000 euro annui.
- 50% delle spese sostenute per le Piccole Imprese, con un massimo di 300.000 euro annui.
- 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori svantaggiati.

Come si calcola l'ammontare del credito derivante dalla formazione?
È agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di Formazione 4.0 sia come «discente» che come «docente» o «tutor», limitatamente alle ore o alle giornate di formazione. Sono pertanto inclusi:

- I costi del personale che partecipa alla formazione, da calcolarsi sul costo orario del dipendente e delle ore di formazione sostenute. Per personale dipendente va inteso il personale con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti.
La relativa retribuzione va calcolata al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione compresi eventuali indennità di trasferta per corsi fuori sede.

- Le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, quali ad esempio di locazione, amministrative e di erogazione dei corsi in modalità FAD (come nel nostro caso).

- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, quali ad esempio quelli relativi all'asseverazione del credito da parte di un revisore contabile esterno all'azienda.

- Le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione.
- I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come eventuali spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione.

Quali sono le imprese ammesse al credito di imposta sulla 4.0?
Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali, compresi gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata.
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo e le “imprese in difficoltà”, così come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) n. 651/2014.
Quali sono i dipendenti ammessi alla formazione 4.0?
Possono essere coinvolti nella Formazione 4.0 tutti i lavoratori dipendenti presso l’azienda, sia occupati a tempo pieno che a tempo ridotto o con contratto a tempo determinato o indeterminato per un massimo di 600 ore di formazione per ciascun lavoratore.
Come faccio a detrarre dalle imposte il credito maturato?
Il credito di imposta maturato grazie alla Formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Chi si occupa della presentazione delle richiesta alla agenzia delle entrate?
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

Nei confronti del soggetto incaricato che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del Codice di procedura civile, in quanto compatibili.